Polizza auto - assicurazioni rc online
Le polizze
RC auto
sono obbligatorie, la copertura dei rischi vari sono invece
facoltative, esse devono contenere le generalità del cliente
assicurato, la targa del veicolo, il tipo di veicolo e il certificato
di proprietà dello stesso, i tipi di copertura con relativi
massimali,
se sono presenti franchigie, la durata del contratto e
l’importo del
premio assicurativo richiesto.
La polizza è il
solo documento che attesta l’avvenuta stipula del contratto
di assicurazione,
ed è per questo che le autorità competenti possono chiedere la visione di quest’ultimo in qualsiasi momento.
ed è per questo che le autorità competenti possono chiedere la visione di quest’ultimo in qualsiasi momento.
È importante che le informazioni richieste dalla
compagnia (come i
dati sul veicolo e la targa, la residenza, l’indicazione dei
guidatori,
con la loro età e professione eccetera) siano fornite con
esattezza:
Nel caso in cui le informazioni date risultassero non
veritiere,
reticenti o incomplete, la compagnia assicuratrice potrebbe riconoscere
solo parzialmente o addirittura nulla la copertura assicurativa,
e dopo aver liquidato i danni a terzi, potrebbe rivalersi sul suo cliente per essere rimborsata della
somma già liquidata (o tutta oppure solo in parte)
e dopo aver liquidato i danni a terzi, potrebbe rivalersi sul suo cliente per essere rimborsata della
somma già liquidata (o tutta oppure solo in parte)
premio
assicurativo non è altro che la somma di
denaro che il cliente assicurato paga alla compagnia assicuratrice in
cambio di una copertura RC auto;
di contro la compagnia assicuratrice è obbligata a risarcire
i terzi
(entro i limiti convenuti), per i dannegiamenti derivati dai sinistri
del proprio assicurato.
Nel costo della polizza
incidono diversi fattori
quali: età del conducente, città di residenza,
classe
di merito, tipo di automobile; per le polizze kasco e furto-incendio si tiene in considerazione anche il valore dell’automezzo. Il premio assicurativo può essere pagato o in un’unica soluzione o rateizzato semestralmente (alcune assicurazioni danno la possibilità di pagare in rate trimestrali o quadrimestrali)
di merito, tipo di automobile; per le polizze kasco e furto-incendio si tiene in considerazione anche il valore dell’automezzo. Il premio assicurativo può essere pagato o in un’unica soluzione o rateizzato semestralmente (alcune assicurazioni danno la possibilità di pagare in rate trimestrali o quadrimestrali)
Nel caso in cui il premio non viene pagato al momento della
stipula, il contratto di assicurazione resta sospeso fino alle ore 24
del giorno del pagamento.
Nel momento in cui il contratto di assicurazione scade
l’assicurato ha ancora 15 giorni, di copertura chiamato periodo
di mora per il pagamento della polizza, durante i quali
le garanzie assicurative restano ancora attive; dopo tale data la copertura
assicurativa rimane sospesa fino alle ore 24 del giorno
di pagamento della stessa.
Nel contratto di assicurazione
sono comprese le
imposte riguardanti (13,5% per i rischi diversi, 12,5% per la RC auto),
per la sola RC auto sono compresi anche i contributi al fondo di
garanzia per
le vittime della strada 4%, e i contributi al servizio sanitario nazionale 10,5%.
le vittime della strada 4%, e i contributi al servizio sanitario nazionale 10,5%.
Il bonus malus
La Bonus
Malus
è una formula contrattuale che regolamenta la maggior parte
delle polizze RC auto:
esso prevede ad ogni scadenza del contratto progressive riduzioni o
rincari del premio assicurativo. Questo processo è
strettamente
collegato ai sinistri effettuati (se presenti)
dell’assicurato.
Sono state stabilite 18 classi di merito,
quella di base o d’ingresso è la 14esima.
Se nel periodo di osservazione, (che dura 12 mesi e termina
tre
mesi prima della scadenza della polizza), l’assicurato non
causa
sinistri, sale in bonus (in 13esima),
ottenendo quindi uno sconto
sul successivo premio da pagare; se invece l’assicurato causa incidenti va in malus, retrocedendo
di norma di 2 classi pertanto in 16esima classe, subendo quindi un rincaro sul successivo premio assicurativo da pagare.
sul successivo premio da pagare; se invece l’assicurato causa incidenti va in malus, retrocedendo
di norma di 2 classi pertanto in 16esima classe, subendo quindi un rincaro sul successivo premio assicurativo da pagare.
Alla prima classe corrisponde
una riduzione del premio generalmente del 50% della
tariffa
base, mentre alla 18esima corrisponde una maggiorazione del 100%
rispetto la prima; queste percentuali cambiano da assicurazione ad
assicurazione e sia in bonus che in malus
certe compagnie corrispondono ulteriori riduzioni o rincari.
Disdetta dell’assicurazione RCA
Di
norma la polizza assicurativa RCA
prevede il tacito rinnovo contrattuale
alla scadenza dell’annualità.
Nel caso non si intenda rinnovare
ulteriormente la polizza, occorre
comunicare per iscritto alla propria compagnia di assicurazione tale
decisione, almeno 30 giorni prima della
scadenza della polizza in corso. Consigliamo di far pervenire detta comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
scadenza della polizza in corso. Consigliamo di far pervenire detta comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Tuttavia alcune clausole
inserite nel proprio contratto di assicurazione RCA
può modificare
questo iter; quindi vi invitiamo a prender nota di quanto specificato in essa.
questo iter; quindi vi invitiamo a prender nota di quanto specificato in essa.
Nei casi in cui la compagnia assicurativa comunichi al
cliente variazioni contrattuali da
attuare al nuovo contratto, l’assicurato
può rescindere la propria polizza dandone
comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza. Se la variazione incide
sul costo del premio
per una percentuale maggiore al tasso di inflazione, la disdetta
può
aver effetto immediato e cioè al momento che si viene a
conoscenza di
tale varazione, qualunque sia il periodo che intercorre alla scadenza.
All’atto della disdetta
dell’assicurazione RCA, la compagnia di
assicurazioni deve obbligatoriamente rilasciare l’Attestato
di Rischio, documento necessario per poter usufruire
della stessa classe
bonus malus che ha beneficiato l’assicurato. Il rilascio deve sempre avvenire almeno 3 giorni prima della scadenza della polizza.
bonus malus che ha beneficiato l’assicurato. Il rilascio deve sempre avvenire almeno 3 giorni prima della scadenza della polizza.
Alcune polizze non prevedono il tacito rinnovo: in questi
casi i
servizi offerti dall’assicurazione RCA cesseranno
automaticamente.